Multe, squalifiche e due sconfitte a tavolino (0-3) per il Limana, in Coppa, a seguito dell'impiego di Lazzaretti. E' quanto ha deliberato e comunicato il Giudice sportivo.
Un'ammenda di 60 euro per ciascuna delle gare (Cavarzano-Limana e Limana-Plavis), squalifica fino al 21 ottobre per il dirigente Stefano De Bona e squalifica ulteriore allo stesso Lazzaretti.
"TROFEO VENETO 1^ CATEGORIA
GARE DEL 28/ 8/2013
gara del 28/ 8/2013 CAVARZANO OLTRARDO - LIMANA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 17 del 04.09.2013;
dagli atti è emersa la partecipazione alla gara del giocatore Lazzaretti Denis,
il quale non aveva titolo per prendervi parte in quanto pendente a carico dello
stesso la squalifica per una giornata a seguito espulsione dal campo come da
C.U. n. 28 del 26.09.2012 non scontata alla data di disputa della gara in
oggetto; visto l'art. 17 CGS il G.S. delibera di: - non omologare il risultato
ottenuto sul campo ; - sanzionare la società LIMANA con la punizione sportiva
della perdita della gara, con il risultato CAVARZANO OLTRARDO - LIMANA 3- 0,
nonchè con l'ammenda di euro 60,00; - infliggere al giocatore suddetto la
squalifica per una ulteriore gara; -sanzionare il dirigente Accompagnatore
Signor De Bona Stefano (soc. Limana) con la squalifica fino al 21.10.2013 (sanzione
determinata in considerazione di altra già pendente nel presente comunicato).
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA
LIMANA
vedi delibera
Ammenda
€ 60,00 LIMANA
vedi delibera
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 21/10/2013
DE BONA STEFANO (Limana)
vedi delibera
A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva
LAZZARETTI DENIS (Limana)
vedi delibera
GARE DEL 1/ 9/2013
gara del 1/ 9/2013 LIMANA - PLAVIS
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 17 del 04.09.2013,
la società Plavis ha fatto seguito al preannunciato reclamo
avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la
partecipazione alla stessa del giocatore LAZZARETTI DENIS
(soc. Limana) non avente titolo a partecipare alla stessa in
quanto a suo carico pendente un provvedimento di squalifica
come da C.U. n. 28 del 26.09.2012; la Soc. Limana non ha
fatto pervenire, alla data odierna, proprie controdeduzioni.
Effettuati gli accertamenti di rito, da cui è emerso che la
squalifica di cui al suddetto comunicato non è mai stata scontata dal giocatore
non avendo la squadra per cui lo stesso militava disputato altri incontri
successivi, ed avendo il giocatore preso parte anche alla prima gara del
Trofeo; visto l'art. 17 cgs, il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo
inoltrato dalla società PLAVIS e per l'effetto non omologare il risultato
ottenuto sul campo; - sanzionare la società Limana con la punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato LIMANA - PLAVIS 0 - 3, nonchè con
l'ammenda di euro 60,00; -infliggere al giocatore Lazzaretti Denis (soc.
Limana) la squalifica per una ulteriore gara; - infliggere al dir. accompagnatore
Signor De Bona Stefano (soc. Limana) l'inibizione fino al 07.10.2013.(sanzione
determinata in considerazione di altra sanzione già pendente alla data della
presente delibera). Non si addebita la tassa reclamo19/572
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA
LIMANA
vedi delibera
Ammenda
€ 60,00 LIMANA
vedi delibera
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 7/10/2013
DE BONA STEFANO (Limana)
vedi delibera
Squalifica per UNA gara effettiva
LAZZARETTI DENIS (Limana)
vedi delibera"
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