La gara del torneo di Terza categoria del 14 settembre tra Dolomia e Cismon si è chiusa col risultato di 0-3 dopo uno strascico che ha chiamato in causa il Giudice provinciale.
La società Cismon aveva presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del calciatore SCANFERLA MARCO (soc. Dolomia) non avente titolo a partecipare alla stessa in quanto a suo carico pendente un provvedimento di squalifica come da C.U. n. 55 del 22/05/2013; la Società Dolomia non ha fatto pervenire, alla data odierna, proprie controdeduzioni.
Effettuati gli accertamenti di rito, da cui è emerso che la squalifica di cui al suddetto comunicato non è mai stata scontata dal giocatore. Non avendo disputato altri incontri successivi, ed avendo il giocatore preso parte anche alla gara in oggetto; visto l’art. 17 cgs, il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo della Società CISMON e per l’effetto non omologare il risultato ottenuto sul campo; - sanzionare la Società Dolomia con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato DOLOMIA – CISMON 0 – 3 , nonché con l’ammenda di euro 45,00; - infliggere al giocatore Scanferla Marco (soc. Dolomia) la squalifica per una gara ulteriore; - infliggere al dirigente accompagnatore Signor Nicoli Andrea (soc.Dolomia) l’inibizione fino al 2/10/2013. Non si addebita la tassa reclamo
Ulteriori provvedimenti
A CARICO DI SOCIETÀ
DOLOMIA
Ammenda
€ 45,00 DOLOMIA
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 2/10/2013
NICOLI ANDREA (Dolomia)
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