La commissione disciplinare accoglie il ricorso del San
Giorgio Sedico e dà partita vinta 3-0 (ai danni del Lentiai) alla neonata
società che contro la precedente delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno si era mossa anche in ambito regionale.
La gara
incriminata si riferisce al campionato Juniores Provinciale. L’Union San
Giorgio Sedico aveva inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo
della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 16 del
9/10/2013, con la quale ha respinto il suo reclamo relativo all‟irregolarità
della gara in epigrafe per aver l‟U.S. Lentiai utilizzato nel corso della
stessa n. 5 giocatori “fuori quota.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto
il ricorso presentato dalla Società Union San Giorgio Sedico; esaminata la
documentazione ufficiale in atti; accertato che la Società Lentiai ha
erroneamente impiegato nel corso dell‟intero incontro n. 5 calciatori “Fuori
Quota” anziché i quattro consentiti dalla attuale normativa che é stata
pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.V. del 3/7/2013; constatato
che l‟U.S. Lentiai ha contravvenuto al disposto di cui all‟art. 34 delle NOIF,
ritenuto, altresì, che l‟art. 17 del C.G.S. stabilisce che la carico della
Società inadempiente venga sanzionata con la perdita della gara per 0-3 P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso
presentato dalla Società Union San Giorgio Sedico; - di infliggere alla Società
Lentiai la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame,
omologandola con il seguente risultato : Lentiai – Union San Giorgio Sedico 0 –
3; - di infliggere all‟U.S. Lentiai la sanzione dell‟ammenda di € 55.00.- La
tassa reclamo non é stata versata.
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