Mano dura della federazione contro chi snobba le
rappresentative. Il delegato provinciale, Orazio Zanin, come peraltro aveva
preannunciato, mette mano al regolamento e ricorda alcune norme organizzative
interne alla Figc, l’articolo 76 in particolare.
Che recita tra l’altro:
2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento,
neghino la loro partecipazione all'attività
delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle
Rappresentative dei Comitati sono
passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In
tali casi, il Presidente Federale, i
Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di
deferimento dei calciatori - e delle
Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.
3. I calciatori che,
denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità
non rispondono alle convocazioni per
l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in
occasione di manifestazioni ufficiali, sono
automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società
di appartenenza, alla gara ufficiale
immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno
risposto.
La Figc richiama anche il regolamento del settore per l'attività giovanile e scolastica. A partire dall'articolo 32n che parla delle rappresentative
1. II Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica appronta, per il tramite dei propri organi
periferici, le squadre di rappresentativa.
2. Costituisce titolo d'onore per i calciatori e per le rispettive
società essere chiamati a prendere parte
all'attività delle rappresentative.3. I calciatori che, senza provato e
legittimo impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare delle
rappresentative vengono deferiti - unitamente alle società, ove queste
concorrano - ai competenti organi
disciplinari.
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