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25 ottobre 2013

Rappresentative: linea dura con chi non risponde alle convocazioni

Mano dura della federazione contro chi snobba le rappresentative. Il delegato provinciale, Orazio Zanin, come peraltro aveva preannunciato, mette mano al regolamento e ricorda alcune norme organizzative interne alla Figc, l’articolo 76 in particolare.

Che recita tra l’altro:
2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività  delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati  sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il  Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori - e  delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.
 3. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non  rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di  Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono  automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara  ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
La Figc richiama anche il regolamento del settore per l'attività giovanile e scolastica. A partire dall'articolo 32n che parla delle rappresentative

 1. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica appronta, per il tramite dei propri organi periferici, le squadre di rappresentativa.  2. Costituisce titolo d'onore per i calciatori e per le rispettive società essere chiamati a prendere  parte all'attività delle rappresentative.3. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare delle rappresentative vengono deferiti - unitamente alle società, ove queste concorrano - ai  competenti organi disciplinari.

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