Clamorosi provvedimenti
sono stati assunti dalla Commissione disciplinare territoriale nei confronti delle
società Union Ripa La Fenadora, Lamonese, Virtus Sernaglia e di
alcuni loro dirigenti e allenatori. Ecco quanto deciso:
A carico del Sig.
Marco BEE già allenatore Union Ripa La Fenadora : squalifica per anni due;
a carico del Sig.
Luca TESTA già allenatore non abilitato USD Lamonese : inibizione per mesi sei;
a carico del Sig.
Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese : inibizione per mesi quattro
a carico del Sig.
Roberto DALLA VALLE Già Dirigente USD Lamonese : inibizione per mesi tre;
a carico del Sig,
Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QD,ora Vice Presidente ASD Union
QDP: inibizione per giorni venti;
a carico del Sig.
Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese : inibizione per mesi tre;
a carico della
Società U.S.D. Lamonese :: 2 punti di penalizzazione da applicarsi nella
classifica del Campionato di 3^ Categoria 2013/14 e ammenda di € 400,00;
a carico della
Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora : ammenda di € 400,00.-;
a carico della
Società A.S.D. Virtus Sernaglia QDP : ammenda di € 100,00.-
I provvedimenti si riferiscono ad una gara in programma verso la fine dello scorso campionato, quando la Lamonese necessitava assolutamente di punti salvezza. La denuncia era partita dall'allenatore della squadra avversaria, la Virtus Sernaglia.
La multa all'Union Ripa La Fendarora è giustificata dal fatto che Bee, all'epoca dei fatti, era ancora tesserato con la squadra di Seren, benchè si fosse dimesso da quattro mesi dal ruolo di allenatore dei giovanissimi regionali.
La multa all'Union Ripa La Fendarora è giustificata dal fatto che Bee, all'epoca dei fatti, era ancora tesserato con la squadra di Seren, benchè si fosse dimesso da quattro mesi dal ruolo di allenatore dei giovanissimi regionali.
Questo il comunicato integrale.
“La Commissione Disciplinare composta dai Signori : Diego
MANENTE (Presidente), Giampaolo MARCON e Giorgio SANTOMASO (Componenti), Maria
Luisa MIANI (Segretario), con l’assistenza di Cesarino FREGONESE (Rappresentante
A.I.A.), nella sua riunione del 29 Ottobre 2013 ha assunto le seguenti
deliberazioni: Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti di:
del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La fenadora
del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD
Lamonese
del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese
del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QDP
del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese
del Sig. Roberto DALLA VALLE già Dirigente USD Lamonese
delle Società USD
Lamonese, A.C.D. Union Ripa La Fenadora, A.S.D. Virtus
Sernaglia QDP
La Procura Federale
della F.I.G.C. con atto datato 2/10/2013 ha deferito dinanzi a questa
Commissione Disciplinare :
Il Sig. Marco BEE, già allenatore Union Ripa La Fenadora
(all’epoca dei fatti) “per rispondere della violazione degli artt, 1, commi 1 e
7 comma 1,2 e 5 del C.G.S. per aver posto in essere atti e comportamenti
diretti ad alterare il risultato della gara ASD Virtus Sernaglia QDP-USD
Lamonese del 14/4/2013 al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla
Società Lamonese, il tutto come meglio descritto nella parte motiva ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,17
e 18 dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”;
Il signor Paolo CORRA',
all'epoca dei fatti dirigente con delega alla firma dell’USD Lamonese, “per
rispondere della violazione degli artt .1, comma 1 del C.G.S. per aver
consentito, nella veste di dirigente responsabile, al sig. Luca Testa prima ed
al sig. Gino Corso poi, di prendere parte alle gare della sua società, il primo
privo di abilitazione, il secondo in difetto di tesseramento, il tutto come
meglio descritto ai numeri 7),21 ),24, della parte rnotiva dell’atto di
deferimento della Procura F.I.G.C.”;
Il Sig. Luca TESTA, tesserato quale allenatore non abilitato
della società USD Lamonese, “per rispondere della violazione dell'art. 1 comma
1 e 5, aver allenato la società USD Lamonese, nel campionato di 2^ Categoria,
affermando non veridicamente di essere in possesso della qualifica di
allenatore della prima squadra e facendosi inserire con siffatta qualifica
nell'organigramma societario, da lui sottoscritto, per la stagione 2012/2013 e
pur consapevole di violare le normative federali presenziava in tale veste, e
in accordo con la società, a dieci partite ufficiali del campionato di 2'
categoria, Girone "O" 2012/201 3, venendo poi esonerato dalla USO
Lamonese a fine novembre 2012, circostanza peraltro non formalizzata presso il
C.R. - L.N.D. del Veneto il tutto come meglio descritto ai numeri 13),20),24)
,25) e 26), della parte motiv dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.;”
Il signor Ezio RUGGERI, all'epoca dei fatti Presidente della
società ASD Virtus Sernaglia QDP, “per rispondere della violazione dell'art. 4,
comma 4 del CGS, per non aver posto in essere tutte le misure necessarie ad impedire
che persone non autorizzate potessero entrare prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara all'in terno del recinto di gioco;”
'Il signor Bruno SASSO, all'epoca dei fatti Presidente della
società USD Lamonese “per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1
del C.G.S. per aver consentito, nella sua veste di dirigente responsabile, al
sig. Luca Testa, privo di abilitazione, di prendere parte quale allenatore ad
una gara della sua società il tutto come meglio descritto nella parte motiva
dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”;
Il signor Roberto DALLA VALLE, al l'epoca dei fatti Dirigente
della società USD Lamonese “per rispondere della violazione de li artt.1 ,
comma 1 del C.G.S. per aver consentito, nella sua veste di dirigente responsabile,
al sig. Luca Testa, privo di abilitazione, di prendere parte quale allenatore a
quattro gare della sua società il tutto come meglio descritto nella parte
motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”;
la società ACD Union La Ripa Fenadora (matr. 780349) “a
titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi degli art. 4, comma 2, del
C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato sig. Marco BEE”;
la società USD Lamonese (matr. 780302) “a titolo di
responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5, e art. 7, comma 5, del
C.G.S per la violazione ascritta al signor Marco BEE tesserato all'epoca dei
fatti per altra società; nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, per le
violazioni ascritte ai proprio presidente sig. Bruno Sasso ed ai dirigenti
sig.ri Paolo Corrà e Roberto Dalla Valle”;
la società ASD Virtus
Sernaglia QDP (matr. 933885) “a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del C.G.S per la violazione ascritta al suo Presidente all'epoca
dei fatti sig. Ezio Ruggeri”.
La Commissione
Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della
fissazione della udienza.
Nell’udienza del
29/10/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La Fenadora,
rappresentato dall’Avv. Roberto Quaglianello
il Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato USD
Lamonese, rappresentato dall’Avv. Enrico Rech
il Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese, assistito
dall’Avv. Enrico Rech
Sig. Ezio RUGGERI già Presidente Virtus Sernaglia QDP
Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese, assistito
dall’Avv. Enrico Rech
Sig. Roberto DALLA VALLE Già Dirigente USD Lamonese,
assistito dall’Avv. Enrico Rech
la Società USD Lamonese rappresentata, rappresentata
dall’Avv. Enrico Rech
la Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora, rappresentata dal
Sig.Mario Dal Soler, giusta delega
in atti
la Società (ora inattiva) A.S.D. Virtus Sernaglia QD,
rappresentata dal Sig. Ezio Ruggeri giusta delega in atti
Il Dott. Marco STEFANINI Rappresentante della Procura
Federale.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato
dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo;
sentite le parti deferite presenti alla riunione del
29/10/2013 hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Vice
Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni
ex art. 23 del C.G.S. nei termini che seguono :
a carico del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La
Fenadora : (sanzione base : squalifica per anni
tre) per applicazione
ex art. 23 CGS : squalifica per anni due;
a carico del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato
USD Lamonese : (sanzione base : inibizione per
mesi nove) per
applicazione ex art. 23 CGS : inibizione per mesi sei;
a carico del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese :
(sanzione base : inibizione per mesi sei) per
applicazione ex art.
23 CGS : inibizione per mesi quattro
a carico del Sig. Roberto DALLA VALLE già Dirigente USD
Lamonese : (sanzione base : inibizione per mesi quattro)
per applicazione ex
art. 23 CGS : inibizione per mesi tre;
i suddetti provvedimenti decorrono dal primo tesseramento
utile presso Società della F.I.G.C.
a carico del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus
Sernaglia QD, ora Vice Presidente ASD Union QDP :
(sanzione base :
inibizione per giorni 30) per applicazione ex art. 23 :
inibizione per giorni
venti;
a carico del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese :
(sanzione base : inibizione per mesi quattro)
per applicazione ex
art. 23 CGS : inibizione per mesi tre;
a carico della Società U.S.D. Lamonese : (sanzioni base : 3
punti di penalizzazione e ammenda di €
600,00) : per
applicazione ex art. 23 CGS : 2 punti di penalizzazione da ap-
plicare nella
classifica del Campionato di 3^ Categoria 2013/14 e ammen-
da di € 400,00;
a carico della Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora :
(sanzione base : ammenda di € 600,00) per
applicazione ex art.
23 CGS : ammenda di € 400,00.-;
a carico della Società A.S.D. Virtus Sernaglia QDP :
(sanzione base : ammenda di € 150.00) per ap-
plicazione ex art. 23
CGS : ammenda di € 100,00.-
19/237
I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di
pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del
C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Marco BEE già allenatore Union Ripa La
Fenadora : squalifica per anni due;
a carico del Sig. Luca TESTA già allenatore non abilitato
USD Lamonese : inibizione per mesi sei;
a carico del Sig. Paolo CORRA’ già dirigente USD Lamonese :
inibizione per mesi quattro
a carico del Sig. Roberto DALLA VALLE Già Dirigente USD
Lamonese : inibizione per mesi tre;
i suddetti provvedimenti decorrono dal primo tesseramento
utile presso Società della F.I.G.C.
a carico del Sig, Ezio RUGGERI già Presidente Virtus
Sernaglia QD,ora Vice Presidente ASD Union QDP :
inibizione per giorni
venti;
a carico del Sig. Bruno SASSO già Presidente USD Lamonese :
inibizione per mesi tre;
a carico della Società U.S.D. Lamonese :: 2 punti di
penalizzazione da applicarsi nella classifica
del Campionato di 3^
Categoria 2013/14 e ammenda di € 400,00;
a carico della Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora :
ammenda di € 400,00.-;
a carico della Società A.S.D. Virtus Sernaglia QDP : ammenda
di € 100,00.”.
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