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05 luglio 2013

Calciatori stranieri: nuove regole per il tesseramento

Nuove regole per il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici stranieri per le società dilettantistiche.

Il Comitato Regionale Veneto informa che la F.I.G.C. ha variato la normativa in materia di tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera ed anche mai tesserati all’estero.

Tale modifica ricordiamo era stata richiesta più volte dalle Società desiderose di tesserare e schierare atleti stranieri, sempre più numerosi non solo nella ns. Regione.

Qui di seguito viene riportato integralmente il testo dell’Art.40 quater delle NOIF nel quale sono riportate le modalità ed i tempi previsti per il tesseramento, tenendo presente che:

a) La nuova normativa riportata ha validità solo per i tesserati delle Società dilettantistiche e non per Società della Divisione Nazionale di Calcio 5

b) Il tesseramento potrà avvenire unicamente in modo telematico attraverso il portale della LND

c) Nei prossimi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale verranno ribaditi i punti salienti della variazione e verràmesso a disposizione delle Società un “vademecum” per facilitare e comprendere meglio l’iter che le Società dovranno seguire per effettuare il tesseramento.

ART.40 quater

1. Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extracomunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia accompagnato dai seguenti documenti:

1.1. Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia;

d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della

Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2. Calciatori/calciatrici comunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della

Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2, possono essere trasferiti o svincolati nel corso di

validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli

svincoli.

In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al

comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della

stagione sportiva corrente.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere

inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le

procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni

o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva

corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed

extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera,

sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale

di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in

Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società

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italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i

predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non

siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono

presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza

anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31

gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In

caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A.

sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano

mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono

presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza

anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni

della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani. Essi

possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati

annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

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