Il Comitato Regionale Veneto informa che la F.I.G.C. ha
variato la normativa in materia di tesseramento di calciatori e calciatrici
stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera ed anche mai tesserati
all’estero.
Tale modifica ricordiamo era stata richiesta più volte dalle
Società desiderose di tesserare e schierare atleti stranieri, sempre più
numerosi non solo nella ns. Regione.
Qui di seguito viene riportato integralmente il testo
dell’Art.40 quater delle NOIF nel quale sono riportate le modalità ed i tempi
previsti per il tesseramento, tenendo presente che:
a) La nuova normativa riportata ha validità solo per i
tesserati delle Società dilettantistiche e non per Società della Divisione
Nazionale di Calcio 5
b) Il tesseramento potrà avvenire unicamente in modo
telematico attraverso il portale della LND
c) Nei prossimi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale
verranno ribaditi i punti salienti della variazione e verràmesso a disposizione
delle Società un “vademecum” per facilitare e comprendere meglio l’iter che le
Società dovranno seguire per effettuare il tesseramento.
ART.40 quater
1. Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono
tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori
extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extracomunitarie, un numero
illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano
stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola
con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in
Italia, e sia accompagnato dai seguenti documenti:
1.1. Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza
non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione
sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia;
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e
dalla Società contenente il nome della Società estera e della
Federazione estera con la quale il calciatore è stato
tesserato, prima di venire in Italia.
1.2. Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e
dalla Società contenente il nome della Società estera e della
Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è
stato tesserato, prima di venire in Italia.
I calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti
punti 1.1 e 1.2, possono essere trasferiti o svincolati nel corso di
validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini
fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli
svincoli.
In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei
calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al
comma 1, del presente articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di
comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della
stagione sportiva corrente.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere
inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti
di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le
procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre
dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni
o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e
avrà validità fino al termine della stagione sportiva
corrente.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società
dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le
disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana
residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera,
sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.
Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale
di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di
un documento di identità.
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti
all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in
Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del
trasferimento all’estero e soltanto presso la società
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italiana per la quale erano stati tesserati prima del
trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i
predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque
società.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma
decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza
extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono
presentare la dichiarazione di non essere mai stati
tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza
anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso
di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31
gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la
quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In
caso di richiesta di primo tesseramento con Società
dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A.
sui minori di età.
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria,
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano
mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono
il tesseramento per società della L.N.D. devono
presentare la dichiarazione di non essere mai stati
tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza
anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con
Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni
della F.I.F.A. sui minori di età.
I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente
comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani. Essi
possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità
del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati
annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli
svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di
comunicazione della F.I.G.C.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti
di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre
dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società
interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.
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