Respinto dalla Figc veneta il ricorso del Castion contro l’anno
di squalifica inflitto un mese fa ad un suo dirigente (Vittorio De Bona).
La Società U.S.D. Castion aveva presentato ricorso avverso
la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 22/5/2013 con la quale ha
inflitto la sanzione della inibizione sino al 20/5/2014 a carico del Dirigente
De Bona Vittorio, perché : “a fine gara, dopo un acceso diverbio ha colpito con
una ginocchiata allo stomaco un calciatore minorenne della squadra avversaria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il
ricorso presentato dalla Società Castion; vista la documentazione ufficiale in
atti; valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado; ritenuti gli
addebiti del tutto dimostrati e quindi considerata pienamente congrua la
sanzione comminata a carico del Dirigente De Bona Vittorio. Tenuto presente il
principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di
prova privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la
Commissione Disciplinare Territoriale ha deliberato
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Castion
BL
- di confermare la sanzione della inibizione sino al
20/5/2014 a carico del dirigente De Bona Vittorio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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