Qui di seguito si pubblica il C.U. N. 194/A emanato dalla
F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente le modifiche agli artt. 34 comma 3 e 102
bis comma 8, all'abrogazione dei commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e
all'emanazione del nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C. :
“”” Il Consiglio Federale
- nella riunione del 4 giugno 2013;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 comma 3, 102
bis comma 8, di abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di
emanare il nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di modificare gli artt. 34 comma 3, 102 bis comma 8, di
abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di emanare il nuovo
testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo riportato
nell'allegato A).”””
3.2. Com.Uff. n. 195/A – Abbreviazioni dei termini
procedurali
Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N.
195/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :
“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi
di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di
Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate
dai Comitati Regionali della Lega Nazionale
Dilettanti” :
“”” Il Presidente Federale
• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti
di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali
di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia
organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla
stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi ai
Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare
territoriale;
• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle
gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di
abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle
singole gare di dette fasi;
• visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
• che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai
sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i
cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare
di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità
procedurali e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice
Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.
b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b ), del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le
relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente
dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare
territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo
telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale
con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.
L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far
pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni
presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore
12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del
reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il
reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà
trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione
si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
60/647
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono
modificate dall'emanazione del presente provvedimento.”””
3.3. Com.Uff. n. 196/A – Abbreviazioni dei termini
procedurali
Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N.
196/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :
“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi
di giustizia sportiva per le gare della Fase
Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014” :
“”” Il Presidente Federale
• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti
di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti
dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed
alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase
nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014;
• ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad
eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi
3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti
possono avere incidenza sul risultato delle gare;
• visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai
sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui
esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di
cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali
e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla
disputa della giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell' art. 29 comma 4 lett.
b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le
relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara con
contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla
controparte;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente
dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice
Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia
Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le
modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S. La decisione
della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con
Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
• l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e
delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni
comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno
avvenire attraverso telefax e dovranno comunque
pervenire entro i termini sopra indicati;
• per tutto quanto non disciplinato espressamente dal
presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel
Codice di Giustizia Sportiva.”””
3.4. Com.Uff. n. 197/A – Abbreviazioni dei termini
procedurali
Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N.
197/A emanato dalla F.I.G.C., in data 12/6/2013, inerente :
“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi
di giustizia sportiva per le gare della fase
finale nazionale del campionato juniores regionale organizza
ta dalla lega nazionale dilettanti -
stagione sportiva 2013/2014”
“”” Il Presidente Federale,
• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti
di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte
di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del
Campionato Juniores Regionale - stagione sportiva 2013/2014;
• ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad
eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29
commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti
possono avere incidenza sul risultato delle gare;
• visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
• che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai
sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva,
relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le
modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice
Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di
gara;
60/648
• gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.
b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le
relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno
successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore
13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale
contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato
immediatamente dopo;
• gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice
Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere
proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale,
eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni,
entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di
pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno;
la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di
proposizione dei reclami e la decisione della Corte di
Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello
stesso giorno della riunione;
• L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e
delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito
presso apposita Segreteria, costituita in loco, che
provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di
giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli
Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i
termini sopra indicati.
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente
provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice
di Giustizia Sportiva.”””
3.5. Com.Uff. n. 198/A – Modifica art.31 e norma transitoria
n. 4
Regolamento LND
Qui di seguito si pubblica il testo integrale del C.U. N.
198/A emanato dalla F.I.G.C., in data 17/6/2013, inerente l’oggetto:
“”” il Presidente Federale
- vista la delega conferita dal Consiglio federale del 4
giugno 2013;
- viste le modifiche all'art. 31 e l'abrogazione della norma
transitoria n. 4 del Regolamento della Lega N azionale
Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- d'intesa con il Presidente della LND e con il Presidente
della Divisione Calcio a Cinque;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
delibera
di approvare la modifica dell'art. 31 e di abrogare la norma
transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti secondo il testo allegato sub A
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