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05 settembre 2013

Luce sul caso Limana: l'articolo 22

Cerchiamo di fare un po' di luce sul caso Limana. Ecco l'articolo che, secondo i dirigenti della Plavis, inguaierebbe il Limana (che nelle recenti gare del Trofeo Regione Veneto ha schierato un giocatore, Lazzaretti, sotto squalifica). Si tratta del 22 dal codice di giustizia sportiva.
Gli stessi dirigenti del Limana, peraltro, hanno ammesso con franchezza il loro punto di vista: "Se effettivamente abbiamo sbagliato, pagheremo: è giusto che sia così".
La Plavis, dal canto suo, potrebbe (qualora, naturalmente, la Federazione decidesse di applicare il provvedimento delle due sconfitte a tavolino ai danni del Limana: cosa ancora da verificare) avere buone possibilità di entrare nel secondo turno di Coppa. Le basterebbe un pareggio, infatti, contro il Cavarzano (che, almeno sulla carta, giocherà in casa) nella terza giornata del quadrangolare. I dirigenti biancocelesti sono fiduciosi: "Il regolamento è lampante", spiegano, ma attendono, prima di cantar vittoria, le decisioni federali.

Art. 22
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara
successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare
infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per
motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che
ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito
un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare
ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il
provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5,
ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta
di gara e non venga impiegato in campo.
Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione
delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di
un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle
che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni
ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate
con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del
provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe
potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore
deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora
il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di
appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in
deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o
della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma
la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima
parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella
medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio
a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione
sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato
successivo.
Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle
N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della
nuova attività.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente
alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di
giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti
disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non
sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del
recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma
comporta l’aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da
squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo
della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di
cui al presente Codice.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i
provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo
comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro
di esse sia presentato reclamo.

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